Lo precisa la Cassazione con l’Ordinanza n. 3394: il contribuente ha diritto di conoscere il motivo del rigetto del classamento di un fabbricato.
L’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere una adeguata – ancorché sommaria – motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria. Lo ha chiarito la Cassazione, con l’Ordinanza n. 3394 del 13 febbraio 2014, precisando che il contribuente ha diritto di conoscere il motivo del rigetto della sua proposta.
Nel caso all’esame della Cassazione, l’Agenzia del Territorio aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva dato torto all’amministrazione in relazione alla qualificazione di un’abitazione come A/2 (civile) invece di A/4 (popolare), come richiesto dal contribuente dopo importanti lavori di ristrutturazione. L’Agenzia rifiutava la proposta e la classificava, invece, abitazione civile, con un incremento della rendita catastale e di tutte le imposte. L’Agenzia si limitava a comunicare il nuovo classamento senza motivarlo in alcun modo.
Le decisioni circa il classa mento degli immobili vanno dunque motivate, a maggior ragione considerando le incertezze proprie del sistema catastale italiano. Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda l’elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all’Ufficio tecnico erariale.