Modifiche interne pregresse ex Art. 48 L. 47/85

planimetria-appartamento-big_gifNella legge del condono edilizio si annida una specie di “reset” per le opere interne effettuate prima della sua entrata in vigore

Ai più attenti non sarà sfuggito l’aspetto sostanziale delle modifiche distributive interne effettuate abusivamente negli immobili prima della L. 47/85.

Praticamente un refugium in peccatorum per chi abbia commesso trasformazioni all’interno dell’immobile prima del marzo 1985.
Prima di tutto è bene rileggere la stesura integrale dell’articolo:

ART. 48 L. 47/85  vigente dal 17 marzo 1985
Per le opere interne alle costruzioni, definite dall’articolo 26, realizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione che asseveri le opere compiute, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

L’Italia si sa, è la terra delle Milleproroghe: anche questo termine fu prorogato mediante l’art. 1 comma 1 del D.L. 146/1985 del 23 aprile 1985 fino al 30 giugno 1985 (convertito in L. 298/1985).
Il termine fu ancora prorogato al 31 dicembre 1985 con la sostituzione integrale dell’articolo operata dal D.L. 656/1985 e convertito senza modifiche in L. 780/1985 e divenne il seguente:

ART. 48. L. 47/85 vigente dal 22 novembre 1985
Per le opere interne alle costruzioni, definite dall’articolo 26, realizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell’unita’ immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985.

L’articolo fu poi abrogato dal DPR 380/01 col suo articolo 136.

Il Legislatore si è limitato a prescrivere l’obbligo di presentazione senza prevederne sanzioni in caso di omissione, praticamente una norma “bianca”

CONDIZIONI E REQUISITI

  • Opere e modifiche interne di immobili effettuate in corso o prima dell’entrata in vigore della L. 47/85 ovvero anteriori al 17 marzo 1985;
  • Deposito di relazione descrittiva delle opere compiute;
  • Interventi ammissibili ex art. 26:

1. non fossero in contrasto con:

  • gli strumenti urbanistici adottati e approvati;
  • regolamenti edilizi comunali vigente;

2. non comportassero:

  • modifiche della sagoma della costruzione;
  • modifiche di prospetto;
  • aumento superfici utili;
  • aumento unità immobiliari;
  • cambio destinazione d’uso delle costruzioni;
  • cambio destinazione d’uso delle singole unità immobiliari;
  • pregiudizio alla statica dell’immobile;

RELAZIONE DESCRITTIVA vs PROFESSIONISTA

  • Nel periodo intercorrente tra 17 marzo 1985 e 22 novembre 1985 era necessario depositare l’art. 48 con relazione descrittiva (senza menzionare elaborati grafici) con formula asseverata da un tecnico professionista;
  • tale obbligo decadde il 22/11/1985 con la modifica intervenuta tramite D.L. 656/1985 convertito in L. 780/1985.

check mark greenEssa doveva essere firmata dal proprietario dell’unità immobiliare o della costruzione o da altro avente titolo (amministratore del condominio, rappresentante di un ente, usufruttuario, ecc.) anche senza l’assistenza di un professionista.
Nei casi in cui sia stato presentata la relazione a firma del professionista, ai sensi dell’originario art. 48 prima delle modifiche apportate alla L. 47/1985 dal decreto legge n.146 del 1985 convertito nella legge 21-6-1985, n.298, non dovevano ripresentare alcuna relazione.

REGIME SANZIONATORIO

Con tale disposizione il legislatore si è limitato a prescrivere la presentazione da parte del privato di una relazione descrittiva delle opere interne realizzate anteriormente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge medesima, senza prevederne alcuna sanzione particolare.
Si tratta quindi di mero obbligo di condotta.

Quella dell’art. 48 va considerata una speciale forma di sanatoria senza termini

in quanto gli interventi di modifiche interne effettuati in precedenza alla L. 47/85 e assoggettabili ad Autorizzazione edilizia, possono, pur in assenza del titolo, essere regolarizzati con la presentazione della relazione suddetto.
Per tale sanatoria non trova neanche applicazione il termine del 10 ottobre 1983 stabilito dalla L. 47 del 1985 per l’ultimazione dell’opera: il disposto dell’art. 48 riguarda infatti tutte le opere realizzate prima dell’entrata in vigore della legge ovvero in corso alla data del 17 marzo 1985.

check mark greenSi pone quindi il problema di quali effetti giuridici scaturiscano dall’eventuale inerzia del privato, in particolare, se da essa consegue l’applicazione di una qualche sanzione.

A differenza dell’ex art. 26 L. 47/85 che puniva il la mancata presentazione dell’istanza con la sanzione pecuniaria ex art. 10 L. 47/85 ridotta di un terzo, l’art. 48 non disponeva alcunché.

In questo senso il Legislatore ha operato un taglio netto tra le modifiche interne abusive effettuate prima (e durante) l’entrata in vigore della L. 47/85 e quelle successive, creando quindi due diversi regimi.

  • Art. 48 per modifiche interne ante L. 47/85: nessuna sanzione;
  • Art. 26 per modifiche interne post L. 47/85: sanzione pecuniaria;

check mark greenLa conseguenza fondamentale quindi è che il regime sanzionatorio vale solo per le opere interne abusive effettuare dopo l’entrata in vigore della L. 47/85.
Infatti secondo il principio di legalità esposto con l’art. 1 della L. 689/1981 impone l’applicazione di sanzioni amministrative soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, ovvero che nessuno soggetto può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

In questa direzione si muove anche la Circolare ministeriale LL.PP. n. 3466/25.

Il termine entro cui deve essere presentata la relazione era perentorio, nel senso che l’inerzia del proprietario protratta fino al 31 dicembre 1985 lasciava le opere nella situazione in cui si trovavano alla data di entrata in vigore della legge: e cioè restano abusive se tali erano al momento della loro realizzazione.

Nota aggiuntiva: l’intera questione poi verte sulla effettiva e inconfutabile datazione dell’abuso di modifiche interne operato prima dei detti termini.
Ma questa è tutt’altra questione superabile con dichiarazione del proprietario, ovviamente premurandosi che corrisponda a verità e che non emerga la “probatio diabolica” che smentisce quanto affermato.

 

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