Prodotti da costruzione, ok alle dichiarazioni di prestazione online

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Il fabbricante deve garantire che le informazioni siano accessibili e che i contenuti non vengano modificati dopo la pubblicazione sul web.
Si tratta di una integrazione al Regolamento Ue 305/2011, in base al quale il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto, che dà diritto alla marcatura CE. Il regolamento prevede inoltre che, nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata.
 

Con il nuovo regolamento si dà ai fabbricanti la possibilità di non allegare più la dichiarazione di prestazione ad ogni prodotto in vendita, ma di pubblicarla in versione digitale sui propri siti web.
 
La pubblicazione online deve rispettare alcuni requisiti. Il fabbricante deve infatti garantire che:

– il contenuto della dichiarazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
 
– il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
 
– la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento 305/2011;
 
– darà istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione.
 
I fabbricanti devono infine garantire che ogni singolo prodotto o lotto messo sul mercato sia correlato alla sua dichiarazione di prestazione attraverso un codice di identificazione unico del prodotto-tipo.
 
La pubblicazione del regolamento chiude un iter iniziato alla fine dell’anno scorso, quando la Commissione Europea, per ridurre i costi a carico delle imprese del settore costruzioni, aveva proposto l’informatizzazione delle dichiarazioni di prestazione dei prodotti.
 
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 26 febbraio e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. Per applicare le misure non ci sarà quindi bisogno di nessuna norma di recepimento.

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