Rinnovabili nei nuovi edifici, l’obbligo del 35% scatta dal 2014

Via libera dalla Camera al ddl di conversione del Decreto Milleproroghe. L’Aula ha annullato alcune decisioni del Senato, come lo slittamento di un anno dell’obbligo di dotare gli edifici nuovi o ristrutturati di impianti che producano almeno il 35% dell’energia sfruttando le fonti rinnovabili. Confermato invece al 30 giugno 2014 il momento a partire dal quale diventerà obbligatorio accettare i pagamenti con moneta elettronica tramite POS.

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Obbligo 35% rinnovabili
L’obbligo di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili scatta da quest’anno. La Camera ha annullato la decisione del Senato di far slittare questa prescrizione all’anno prossimo.
 

Le percentuali di rinnovabili da utilizzare negli interventi restano quindi quelle indicate dagli scaglioni temporali previsti dal Decreto Legislativo 28/2011:
– il 20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
– il 35% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
– il 50% se il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
 
Il mancato rispetto delle percentuali causa il diniego del titolo edilizio.
 
Obbligo di POS
I pagamenti con moneta elettronica dovranno essere obbligatoriamente accettati a partire dal 30 giugno 2014.
 
Ricordiamo che l’obbligo del Pos è previsto dal DL 179/2012, convertito nella Legge 221/2012 ed è stato disciplinato dal DM 24 gennaio 2014, che entrerà in vigore il 26 marzo 2014. L’obbligo di accettare la moneta elettronica si applica ai pagamenti per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi di importo superiore a 30 euro.

Il decreto già prevedeva una fase transitoria fino al 30 giugno 2014. Entro questa data l’obbligo di accettare pagamenti elettronici sarebbe valso solo per i professionisti e le imprese che, nell’anno precedente a quello in cui è effettuato il pagamento, avessero fatturato più di 200 mila euro.

La proroga generalizzata fa però venire meno la necessità di prevedere un periodo transitorio. Tutti i soggetti, a prescindere dalle soglie di fatturato, dal 30 giugno 2014 dovranno accettare i pagamenti tramite POS.

Edilizia Scolastica
La Camera conferma quanto approvato dal Senato per mettere al riparo dai ricorsi gli interventi di messa in sicurezza delle scuole. Per effettuare i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, cui il Decreto “del fare” 69/2013 ha destinato 150 milioni di euro, nelle regioni in cui si sono verificati rallentamenti a causa dei ricorsi contro le graduatorie, il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori comporta la revoca dei finanziamenti slitta dal 28 febbraio al 30 giugno 2014.
 
Qualificazione delle imprese
La normativa sulla qualificazione delle imprese dovrà essere rivista entro il 30 giugno 2014. Nel frattempo sono sospesi gli effetti del Dpr 30 ottobre 2013, con cui si permetteva alle imprese generali che si aggiudicavano un appalto di eseguire anche lavorazioni specialistiche.

AVCPASS
Slitta al 1° luglio 2014 l’obbligo di verifica telematica dei requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto. Dal primo luglio, quindi, il sistema AVCPASS, gestito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sarà l’unico riferimento attraverso il quale le Stazioni Appaltanti potranno verificare l’idoneità delle imprese che intendono partecipare alle gare. Vengono poi sanati i bandi e gli avvisi pubblicati nel frattempo senza far riferimento alle nuove procedure.

General Contractor
Fino al 31 dicembre 2014, il general contractor può dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata capacità tecnica e organizzativa con un’attestazione Soa per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali, per la Classifica III.
 
Prevenzione incendi negli alberghi
È stato nuovamente prorogato, questa volta fino al 31 dicembre 2014, il termine per adeguare alla normativa antincendio le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all’11 maggio 1994 (data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 che ha fissato le regole tecniche per la prevenzione degli incendi, la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il DM 16/03/2012.

Il testo dovrà tornare al Senato per la convalida definitiva.

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