Volture e variazioni catastali: quando occorre farle e come

software_voltura_nuovo9Dal passaggio dal Catasto Terreni al Catasto Fabbricati a seguito di edificazione alla modulistica per le volture: un promemoria sulle variazioni catastali

Variazione catastale per passaggio dal Catasto Terreni al Catasto Fabbricati a seguito di edificazione

A seguito di nuova edificazione su terreno censito al Catasto Terreni, occorre denunciare all’ufficio del Catasto:

  • le nuove unità immobiliari, come da art. 28 del RDL 652/39, conv. L. 1249/39, al Catasto Fabbbricati con i modelli D1 e 1NB in caso di destinazione ordinaria (A, B, C) o con i modelli D1 e 2NB per destinazioni speciali o particolari (D ed E), divenute immobili urbani ai sensi dell’art. 4 della L. 1249/39
  • il cambiamento avvenuto sul tipo mappale al Catasto Terreni, come indicato dall’art. 8 co. 1 della L. 1 Ottobre 1969, n. 679, con modello 3/SPC, entro 30 giorni da quando l’edificio è abitabile o servibile all’uso.

Sul tipo mappale, predisposto per via telematica attraverso “PREGEO”, sarà rappresentato un estratto di mappa comprendente le particelle considerate con i corpi di fabbrica del nuovo fabbricato, compreso di attinenze coperte e scoperte. La firma riportata sul documento dovrà essere sia di un professionista (architetto, ingegnere, geometra, perito edile, perito agrario, dottore in scienze agrarie) iscritto presso il proprio Albo che dal possessore delle particelle.
Per i fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni, sussiste l’obbligatorietà di accatastamento presso il Catasto Fabbricati, come da art. 13 co. 14-ter del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, non sono qualora essi perdano i requisiti necessari per essere ritenuti rurali ai fini fiscali.

Denuncia al Catasto per variazioni di consistenza o stato/destinazione d’uso di unità immobiliari già censite
In caso di variazioni, i possessori di unità immobiliari già censite sono tenuti alla denuncia, come da art. 20, RDL 13 Aprile 39 n. 652, conv. L. 11 Agosto 39 n. 1249, attraverso la procedura informatica “DOCFA”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, quando si tratti di modifica:

  • di consistenza
  • nello stato/destinazione d’uso, che comporti un diverso classamento, di categoria e classe.

Per il mutamento di consistenza si intende la variazione di perimetro e volume (per ampliamento o sopraelevazione), di distribuzione degli spazi interni (per ristrutturazione), la suddivisione di una unità in multipli o l’accorpamento di più unità in una unica e pertanto è richiesto un allegato planimetrico redatto da un professionista abilitato che rappresenti il nuovo stato di fatto, entro il termine di 30 giorni dall’effettiva modifica.
Per il mutamento nello stato/destinazione d’uso si intende, ad esempio, l’ultimazione di unità che precedentemente erano già state classate come “in corso di costruzione” così come la trasformazione da abitazione ad ufficio e viceversa, da negozio ad appartamento ecc.
Le variazioni devono essere intenzionali, pertanto la vetustà non può essere motivo di variazione del classamento catastale.
Nel caso in cui in un trasferimento di proprietà si rivelassero difformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale, è responsabilità del venditore occuparsi della variazione catastale, come da art. 19 co. 14 del DL 31 Maggio 2010 n. 78, conv. L. 30 Luglio 2010 n. 122, assoggettabile a sanzione.

Voltura catastale
La voltura catastale permette di aggiornare gli atti del Catasto in caso di sola variazione dei possessori e del titolo giuridico. Con voltura catastale si intende l’aggiornamento degli atti catastali in caso di variazione:

  • dei soggetti possessori, come nel caso di una compravendita, permuta o donazione immobiliare o di una successione, anche nel caso di passaggio o divisioni tra persone cointestate
  • del titolo giuridico del possesso, come nel caso di costituzione di un diritto di usufrutto.

Si tratta di un adempimento soggetto a imposta, che va richiesta all’Ufficio delle Entrate della provincia dove si trovino gli immobili oggetto della voltura catastale o dove sia ubicato l’ufficio a cui viene effettuata la richiesta della registrazione dell’atto, nel termine di entro 30 giorni dalla registrazione dell’atto stesso o dalla denuncia di successione.
I modelli di istanza da utilizzare sono il 13TP per il Catasto Terreni e il 98TP per il Catasto Fabbricati, disponibili su www.agenziaentrate.it.
I soggetti demandati a presentare le pratiche di variazione presso il Catasto sono i pubblici ufficiali (segretari comunali, notai ecc.) per gli atti registrati inter vivos o il soggetto che presenta la denuncia di successione, in caso di trasferimento mortis causa.
L’esecuzione degli adempimenti di registrazione, trascrizione e voltura degli atti immobiliari e la presentazione telematica dei documenti da parte degli agenti della riscossione sono possibili attraverso il canale telematico “SISTER” in convenzione tra enti e Agenzia delle Entrate, e il software “UniMod”, quale modello unico informatico (MUI).

Per la sola variazione degli intestatari sugli immobili, qualora risultino incompleti o errati, è disponibile un software apposito, “Voltura”, che permette l’aggiornamento telematico.
La norma vigente che si occupa delle volture catastali è il DPR 26 Ottobre 1972, n. 650.

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