Edilizia: abolite DIA e CIL, la Comunicazione di inizio lavori

Edilizia3Rivoluzione in materia edilizia: dopo l’ok dato dal Consiglio di Stato allo schema di decreto Scia2, si avvicina un radicale cambiamento per quanto riguarda gli interventi che gli italiani potranno operare sui propri immobili. In questo modo viene data piena attuazione alla legge delega di riforma della p.a., che richiedeva “la precisa individuazione” dei procedimenti soggetti a Scia, silenzio-assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva. La novità sono di tutto rilievo.

Addio CIL e DIA
Viene innanzitutto abolita la Cil (Comunicazione di inizio lavori), introdotta nel 2010, soprattutto a causa del suo difetto di lasciare ampi poteri sanzionatori e repressivi alle amministrazioni comunali. Gli interventi ad essa assoggettati saranno considerati di attività libera, per cui non ci sarà bisogno di autorizzazioni.

Viene cancellata anche la famosa Dia (Dichiarazione di inizio attività): al suo posto ci sarà una Scia con inizio posticipato dei lavori.

Estesa la CILA
La Comunicazione asseverata (cosiddetta Cila) viene estesa anche al restauro e al risanamento conservativo che non riguardano parti strutturali dell’edificio.

Addio certificato agibilità
Scompare il certificato di agibilità; al suo posto arriva la Segnalazione certificata di agibilità. Non è solo una questione di nomi; al contrario, il cambiamento riguarda proprio l’intera procedura per ottenere il nulla osta e le
tipologie di controlli.

Così facendo, si delinea un quadro di interventi edilizi basato su 5 ipotesi:

  • interventi in edilizia libera senza adempimenti;
  • interventi in attività libera ma che richiedono la Cila;
  • interventi assoggettati a Scia;
  • interventi assoggettati a permesso di costruire;
  • interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa
    alla Scia.

Il regime ordinario diviene quindi quello della Cila e non più della Scia, fatte salve le ipotesi espressamente assoggettate ad altri regimi.

Glossario unico e modello standard
Allo scopo di garantire una omogeneità di regime giuridico in materia di edilizia su tutto il territorio
nazionale il ministero delle infrastrutture dovrà adottare un “glossario unico”. Con una modulistica
standard per presentare la domanda di titoli edilizi. Verranno cancellate le differenze tra un
Comune e l’altro attualmente esistenti nelle procedure edilizie: attualmente le normative tecniche
contenute negli oltre 8 mila regolamenti edilizi esistenti creano non poca confusione in chi vuole
svolgere attività edilizie.

Nel modello standard ci saranno parti fisse uguali per tutto il territorio nazionale e parti variabili, che necessariamente dovranno tenere conto della legislazione regionale. «Il modello sarà cartaceo ma soprattutto online, dove a seconda dei contenuti che dovranno essere indicati si apriranno varie finestre da compilare».
Il modello standard sarà suddiviso in tre diverse parti:

  • individuazione del richiedente, qualificazione, localizzazione e altri dati fondamentali
    dell’intervento e onerosità delle opere;
  • identificazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera (titolari, progettisti,
    incaricati tecnici, eventuali altre imprese esecutrici);
  • asseverazione da parte del progettista, identificazione delle superfici e dei volumi, della
    classificazione urbanistica; dichiarazioni sul superamento delle barriere architettoniche e in
    generale sulla sicurezza.

Definizione di superficie
Le definizioni di superficie saranno sei: totale, lorda, utile accessoria, complessiva e calpestabile.

  • Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese
    nel profilo perimetrale esterno dell’edificio;
  • Superficie lorda: somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno
    dell’edificio escluse le superfici accessorie;
  • Superficie utile: superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie
    accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
  • Superficie accessoria: superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio
    rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri,
    tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Comprende al suo interno: portici e gallerie pedonali,
    ballatoi, logge, balconi e terrazze, tettoie, cantine, sottotetti, vani scala interni alle abitazioni,
    garage, parti comuni;
  • Superficie complessiva: somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
    (SC=SU+60% SA);
  • Superficie calpestabile: la risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici
    accessorie (SA) di pavimento.

Super Dia
Dal 14 ottobre 2015 a disposizione di imprese e cittadini il modello unico nazionale per la super
Dia, cioè la Dia alternativa al permesso di costruire, utilizzata in molte regioni. La Super Dia può
essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi: ristrutturazione
edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

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