Direttore dei lavori, via libera del Consiglio di Stato al Decreto

Chiesta maggiore chiarezza sui casi di incompatibilità e sui rapporti col RUP e il coordinatore per la sicurezza

Via libera alla bozza di decreto, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che regola le funzioni di direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione. Il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo sul testo, chiedendo qualche aggiustamento per migliorarne la chiarezza e non suscitare equivoci.

Incompatibilità di incarichi professionali

Il testo del decreto prevede che il direttore dei lavori non possa accettare nuovi incarichi dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Secondo il Consiglio di Stato, il termine “nuovi” potrebbe generare dei dubbi dal momento che c’è incompatibilità anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall’esecutore.

Rapporti col coordinatore per la sicurezza

I giudici hanno osservato che bisognerebbe chiarire meglio i rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione dei lavori, figura prevista dal D.lgs. 81/2008. Secondo la normativa vigente, il coordinatore opera in piena autonomia e assume tutti i compiti connessi alla sicurezza. Nella bozza esaminata dal CdS, si legge che il coordinatore deve rapportarsi al direttore dei lavori. Una formulazione che secondo il CdS potrebbe aprire la strada a possibili interpretazioni derogatorie.

Lo schema di decreto prevede anche che il RUP svolga una funzione di coordinamento tra il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza. Anche in questo caso, secondo i giudici la norma andrebbe chiarita meglio.

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