A tal fine il provvedimento introduce a regime il criterio dell’esenzione sulla base dell’elenco dei Comuni montanti elaborato dall’ISTAT ai sensi della Legge 991/1952, ristabilendo la totale esenzione per i terreni montani.
Più precisamente, il decreto prevede che a decorrere dal 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) si applica:- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
Il decreto stabilisce che i nuovi criteri trovano applicano anche all’anno di imposta 2014, risolvendo così il caos venuto a determinare in seguito alla conferma della scadenza del 26 gennaio 2015.
Inoltre, il decreto stabilisce che per il 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù delle regole stabilite dal DM 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri.
Il decreto prevede, infine, che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione, dovranno versare l’imposta entro il 10 febbraio 2015. (Notizia tratta da Ipsoa.it)
La decisione smentisce e ribalta di fatto la recente sentenza del Tar del Lazio che rifiutato l’istanza di sospensione per il decreto di applicazione dell’Imu confermando il pagamento al prossimo 26 gennaio 2015.